Che cos’è una lettera di messa in mora? Particolarità e caratteristiche

La messa in mora è un istituto fisico che trova la sua disciplina all’interno del codice civile. Attraverso questo meccanismo il debitore viene costituito in mora ricevendo una lettera che deve contenere particolari caratteristiche. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Significato di messa in mora

L’intimazione formale che ha una serie di conseguenze giuridiche si chiama messa in mora, come dettato dal codice civile all’interno degli articoli 1221 – 1223.

Tra le conseguenze c’è la parte che riguarda il debitore e la sua impossibilità nell’adempiere. Questo significa che il soggetto che non riesce a sanare i propri  debiti per cause indipendenti, questo dovrà ugualmente risarcire i danni.

Ancora di più se il l’impossibilità sia totalmente dipendente dal debitore, con maggior ragione a risarcire ogni tipo di danno creato. Facciamo chiarezza? Come spiegano gli esperti di  rexpira.it , si prende di esempio un possibile contratto di appalto in cui l’appaltatore sia stato costituito in mora. Se emerge una calamità naturale non ci sarà alcun rilievo, ma se invece i danni sono stati compiuti dal debitore allora questo sarà chiamato a pagare.

La norma mette in evidenza che i danni che sono stati subiti dal creditore devono essere di mancato guadagno e perdita subita. L’articolo 1219 stabilisce quando il debitore non deve essere messo in mora:

  • Nel momento in cui l’obbligazione è risarcitoria, come per esempio un sinistro stradale
  • Nel momento in cui il debitore abbia dichiarato con un documento scritto e firmato di non voler adempiere
  • Nel momento in cui il termine è scaduto.

Le conseguenze della messa in mora procedono in autonomia, senza necessità di interrogare i vari attori della questione emersa.

Cosa contiene la lettera di messa in mora

Una volta che si è compresa la questione, la lettera di messa in mora deve contenere una serie di informazioni e senza alcun errore. Il documento dovrà essere inviato tramite PEC oppure raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il suo contenuto, salvo modifiche di legge, dovrà essere costituito da:

  • Indicazione del titolo per richiedere l’adempimento con una descrizione minuziosa di tutto il procedimento. Se la questione riguarda un contratto si potrà fare un riferimento diretto senza dimenticare la descrizione di tutti i fatti e le date.
  • Intimidazione precisa con oggetto della richiesta riferendosi agli articoli 1219 e altri del codice civile.
  • La fissazione di un termine per il debitore entro il quale è chiamato ad adempiere. All’interno della lettera ci dovrà essere una data certa oppure una scritta come “15 giorni data documento – a decorrere dalla notifica – a ricevimento della notifica” e così via dicendo.

La diffida è differente dalla messa in mora, perché produce l’effetto diretto della risoluzione di un contratto. Questo significa che tutti gli effetti vengono meno da subito salvo risarcimento del danno che è stato creato.

Rivolgersi a consulenti esperti del settore aiuta a far luce sulle varie possibilità ma anche su come arrivare ad un risultato finale certo. Si ricorda che la diffida ha il compito di svincolarsi dal vincolo che ha un contratto tutelando il creditore, mentre la costituzione in mora si aspetta un interesse di ritorno e il mantenimento del contratto attivo.