Il mercato farmaceutico è disciplinato da una normativa molto restrittiva il cui primo obiettivo è quello di garantire la sicurezza di tutti gli attori coinvolti. Come si può facilmente intuire, infatti, per la conservazione dei medicinali in farmacia – e ancor prima in magazzino – c’è bisogno di rispettare particolari condizioni ambientali che siano tali da non rovinare i prodotti. Le molteplici precauzioni che vengono adottate riguardano, tra l’altro, la fase del trasporto di materiale biologico, quando si corrono i rischi principali di danni. Il caldo, per esempio, è un nemico dei farmaci: è per questo motivo che occorre rispettare un intervallo di temperatura ben preciso nel corso del processo di trasporto, affinché le caratteristiche dei prodotti sanitari non rischino di essere compromesse e non corrano pericoli.
Nel trasporto medicinali la loro integrità può essere assicurata e preservata solo nel caso in cui vengano meno tutte le possibilità di shock termico. Il mantenimento della catena del freddo lungo tutto il tragitto presuppone il ricorso a veicoli coibentati che consentano di impostare la temperatura a seconda dei casi. Gli intervalli richiesti sono quello compreso tra gli 8 e i 25 gradi, quello compreso tra i 2 e gli 8 gradi e quello compreso tra i 50 gradi sotto zero e i 2 gradi. Per il monitoraggio delle condizioni termiche ci si affida a data logger.
Il trasporto può essere dedicato ma continuativo o a carico completo: sono queste le due opzioni a disposizione per le consegne, concepite e messe a punto per assecondare le diverse necessità e al tempo stesso incrementare l’efficienza delle spedizioni. Con il trasporto dedicato ma continuativo i destinatari hanno la possibilità di ritirare i prodotti in un momento prestabilito e sono certi che nel tragitto non vi siano soste intermedie; con il trasporto a carico completo, invece, sul mezzo che se ne occupa viene caricata unicamente la merce di un cliente.
Il settore del trasporto dei farmaci e materiale biologico coinvolge un gran numero di realtà, dalle case farmaceutiche ai veterinari, passando per gli ambulatori e le farmacie, senza dimenticare le società di servizi. Ma non è tutto, perché sono interessate anche le case di cura, le società di servizi e le cliniche, così come i presidi ospedalieri, i distributori di farmaci, i grossisti di medicinali e persino le aziende. I datori di lavoro infatti possono sottoporre i propri dipendenti a controlli periodici e, nel caso in cui i prelievi del sangue vengano effettuati sul luogo di lavoro e non in uno studio medico, il materiale biologico deve essere trasportato in maniera sicura ad uno dei centri di analisi più vicini. Nessun dettaglio può essere lasciato al caso, a cominciare dalla rapidità delle consegne (che devono poter essere effettuate, in caso di necessità, in qualsiasi momento) per arrivare all’assicurazione del carico.
Le temperature a bordo vengono tenute sotto controllo con l’ausilio di particolari allarmi, mentre il GPS permette di geolocalizzare i mezzi di trasporto: una necessità che si rivela ancora più importante quando si tratta di provvedere alla consegna di organi, di farmaci salvavita o di medicinali molto deperibili. La pianificazione informatizzata è ormai una costante per le varie imprese che operano in questo settore, per monitorare anche il ritiro e la consegna.
Il riferimento normativo in materia è rappresentato dal decreto del ministero della Sanità del 6 luglio del 1999. Esso, al punto 4.6, sottolinea come i mezzi che vengono utilizzati ai fini del trasporto di medicinali debbano essere equipaggiati con un’attrezzatura ad hoc che assicuri la conformità alle norme sanitarie e le temperature di trasporto più adatte. Proprio per questa ragione è essenziale che i mezzi in questione siano coibentati all’interno in maniera appropriata e dispongano, ove necessario, di un gruppo frigo.
In genere la temperatura di trasporto deve essere compresa tra i 18 e i 22 gradi, fermo restando che è sempre necessario rispettare le prescrizioni di temperatura controllata che sono indicate sulle confezioni dei medicinali. Per quel che riguarda le sanzioni previste in caso di violazioni, esse sono specificate nel decreto lgs. n. 538 del 30 dicembre del 1992 all’articolo 15: in particolare, si tratta di una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 3.098 euro a un massimo di 9.296 euro, ma potrebbero essere applicate anche delle sanzioni penali.
Come noto, è soprattutto il caldo a rappresentare un nemico per la corretta conservazione dei farmaci. Sono soprattutto le formazioni liquide, e cioè quelle che contengono acqua al proprio interno, a risultare termolabili e quindi più sensibili alle temperature elevate. Nel caso in cui un medicinale venga esposto a temperature che superano i 25 gradi per uno o due giorni la sua qualità non viene compromessa; tuttavia, se il periodo di esposizione è molto più lungo, occorre tener presente che la data di scadenza è destinata a essere anticipata. Tali indicazioni, ad ogni modo, valgono solo per la conservazione casalinga, mentre per il trasporto – come si è detto – le norme e le prassi sono molto più restrittive, come logico.
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