Cos’è il lavoro intermittente e cosa prevede il ccnl del commercio

lavoro a chiamata

Se vi hanno offerto un lavoro di tipo discontinuo, sarà utile sapere cos’è il lavoro intermittente e cosa prevede il ccnl del commercio in merito.

Chiamato anche lavoro a chiamata, è un tipo di contratto in cui il lavoratore è a disposizione di un’azienda o un’attività per svolgere mansioni senza carattere continuativo. Il datore di lavoro quindi vi chiamerà solo se e quando ha bisogno del servizio. Le chiamate possono avvenire ciclicamente nel corso della settimana o del mese; talvolta addirittura durante l’anno.

Ai fini legati, è sufficiente dare una forma scritta al rapporto di collaborazione come prova dell’avvenuto accordo. E’ consigliabile valutare una forma di contratto, per regolamentare i particolari sul tipo di mansione e la retribuzione. In sintesi, il datore pagherà solo le ore o le giornate di lavoro effettuate in periodi particolari; per esempio la stagione dei saldi per i negozi di vestiario, o il week end per ristoranti o bar.

Il ccnl del commercio per il lavoro intermittente prevede due modalità: con indennità o senza. Nel primo caso, al lavoratore spetta un compenso anche nei periodi di attesa, a fronte dell’obbligo di rispondere sempre alla chiamata; se non è disponibile, perde il diritto all’indennità stessa.

Nel secondo caso, invece, il lavoratore non percepirà alcuna retribuzione in assenza di chiamata, ma gode di una maggiore libertà nel poter rispondere alle richieste

Quando non si può ricorrere al lavoro intermittente

La legge individua tre alcuni casi precisi in cui un’azienda non può ricorrere al lavoro intermittente.

E’ illegittimo ricorrervi:

  • per sostituire dipendenti assenti per diritto di sciopero;
  • in aziende in cui nei sei mesi precedenti ci sono stati licenziamenti collettivi;
  • in aziende in cui è attiva una sospensione del lavoro oppure la Cassa in deroga;
  • per i titolari che non hanno eseguito la “valutazione dei rischi”.