Equitalia viene rottamata, il che significa che la famigerata agenzia di riscossione italiana se ne va, per lasciare il posto ad altro, ovvero all’Agenzia delle Entrate Riscossione (già soprannominata Equientrate). La Legge di Stabilità 2017 ha decretato la fine del sistema di riscossione italiano.
Equitalia se ne va: che cosa cambia per il contribuente? Equientrate è un nuovo ente che sarà sotto il controllo diretto dell’Agenzia delle Entrate. Questo significa che dall’abolizione di Equitalia in poi, l’attività di riscossione sarà gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non più da un organismo solo partecipato dallo Stato come Equitalia. Il metodo di riscossione potrebbe essere anche peggiore per il cittadino, dato che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare (senza bisogno di autorizzazione) indagini più invasive rispetto agli standard che erano concessi ad Equitalia.
Per i cittadini, comunque, cambia poco o nulla; anzi, sarebbe un passo positivo se venisse cancellato l’aggio di riscossione, che era un balzello per il contribuente pensato per pagare l’attività di riscossione di Equitalia.
Equitalia, con la sua cancellazione, non ha certo cancellato le cartelle esattoriali, tuttavia ha permesso la rottamazione delle cartelle. Che cosa significa?
La rottamazione delle cartelle concessa da Equitalia consiste nella possibilità, sancita con decreto Legge 193/2016, per ogni cittadino e contribuente (sia esso persona fisica o giuridica) di definire in maniera agevolata le somme iscritte a ruolo dagli agenti di riscossione a suo carico, nel periodo fra il primo gennaio del 2000 ed il 31 dicembre del 2016.
Con questa modalità di rottamazione, i contribuenti potranno pagare solamente le somme che formano capitale, gli interessi legali, e l’aggio di Equitalia che consiste nel costo del servizio di riscossione.
Non saranno invece dovute sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive sui crediti che poteva aumentare anche di molto il totale della somma dovuta.
Il contribuente può pagare l’importo così determinato, al netto di sanzioni e interessi di mora, dilazionarono in cinque rate, sulle quali a partire dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso di 4,5% all’anno.
L’adesione alla rottamazione delle cartelle è stata possibile dalla pubblicazione del modello di adesione fino al 21 aprile del 2017, per aderire alla definizione agevolata.
La fase della definizione agevolata è partita a novembre del 2016 e si è conclusa il 21 aprile. Adesso, invece, si entra nella seconda fase, quella della rottamazione delle cartelle.
La fase due della rottamazione
Durante la fase due della rottamazione delle cartelle, Equitalia sta rispondendo ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei loro debiti. L’agenzia di riscossione sta inviando le comunicazioni di risposta, che possono arrivare:
- per via posta elettronica certificata (solamente nel caso in cui il contribuente abbia, al momento in cui ha fatto richiesta di adesione alla definizione agevolata, specificato il proprio indirizzo PEC sul modulo di adesione);
- per via posta raccomandata.
La lettera con la quale Equitalia ‘accetta’ la richiesta di adesione alla rottamazione della cartella ovvero la rigetta prende il nome di Comunicazione somme dovute.
In questa comunicazione Equitalia fa presente al contribuente se abbia accettato la sua richiesta, se l’abbia rigettata, e nel caso quali debiti non possono rientrare dentro la definizione agevolata.
Inoltre nella Comunicazione somme dovute i contribuenti troveranno anche i bollettini di pagamento, che possono essere da uno a cinque (a seconda delle rate per le quali si è optato al momento della compilazione del modulo) ed il modulo per l’addebito sul conto corrente.
La copia della risposta di Equitalia può essere trovata anche nell’area riservata del sito omonimo.
Il motivo di questa ‘doppia’ comunicazione consiste nel cercare di andare incontro ai contribuenti che possano non aver pervenuto la risposta originale, l’abbiano smarrita ecc. In questo modo, avendo anche una comunicazione telematica in copia sull’area riservata del proprio account su Equitalia, non si ha il rischio di perderla. La Comunicazione in copia permette di usare i codici Rav e i bollettini per pagare il dovuto nei termini.
Le comunicazioni di Equitalia: le tipologie
Equitalia ha provveduto a cinque tipologie diverse di comunicazione.
- AT: sta per ‘Accoglimento Totale della richiesta’ e riguarda coloro che hanno un importo che riguarda solo debiti che possono essere rottamati, e non debiti che non possono essere rottamati.
- AP: sta per ‘Accoglimento parziale della domanda’ e riguarda coloro che hanno importi da pagare sia per debiti che possono essere saldati con la definizione agevolata, sia per quelli invece ‘non rottamabili’.
- AD: comunicazione riservata a coloro che non devono saldare né debiti rottamabili né quelli non rottamabili.
- AX: si riferisce ai contribuenti che hanno un debito non rottamabile;
- RI: si riferisce ai contribuenti per i quali la richiesta di definizione agevolata è stata rigettata perché hanno solamente un debito ‘non rottamabile’ e come tale, da pagare senza le agevolazioni.
Come pagare
Il pagamento può essere effettuato alla propria banca, allo sportello bancomat, presso il circuito di internet banking, tramite i tabaccai aderenti ITB, con l’app Equiclick, con i circuiti Lottomatica e Sisal, sul portale di Equitalia.
Eventuale richiesta di servizio di addebito sul conto corrente va effettuata previa attivazione del mandato e presentata alla banca almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.