Fatture Intra da soggetto senza partita Iva, ecco come regolarsi

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Il mercato comunitario rende sempre più veloci e possibili gli scambi e le interazioni commerciali con soggetti e aziende di altre nazioni. Questo però implica anche la capacità di sapere come comportarsi dal punto di vista fiscale, quando delle operazioni imponibili IVA vengono effettuate all’estero, magari con chi non è soggetto ad IVA.

Le operazioni intracomunitarie sono quelle che vengono effettuate fra due soggetti passivi IVA che sono residenti in due Stati dell’Unione Europea.

Un caso abbastanza diffuso, per esempio, è quello delle transazioni con altri operatori commerciali che però non abbiano il Vat Number.

Il Vat Number consiste in un codice da usare nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, allo scopo di far sì che i propri Stati di appartenenza sappiano che tipo di scambi si stanno effettuando.

Questo numero di identificazione può essere fatto corrispondere al numero di partita IVA, e permette a tutti quelli che stanno facendo un acquisto o cedendo beni ad un soggetto estero di poter verificare online i dati della cessione. Questi dati vengono aggiornati in tempo reale.

Occorre quindi sapere, nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, quali obblighi abbiano i soggetti passivi dell’IVA in Italia che abbiano rapporti con operatori commerciali di altri Stati i quali, invece, non siano soggetti passivi IVA.

Come regolarsi?

La risposta al quesito in questione proviene dalla circolare 36/E del 21 giugno del 2010.

Non si tratta di una soluzione univoca, ma di più soluzioni possibili.

Poniamo il caso di un soggetto con partita IVA italiano, che acquisti dei beni (o si faccia eseguire dei servizi, il che è lo stesso dal punto di vista fiscale) presso un operatore dell’UE che non è soggetto IVA. In questo caso non si tratta di un’operazione che rileva ai fini IVA in quanto nel Paese di origine della controparte cedente, non vi è applicazione dell’IVA.

Cosa deve fare in un caso simile l’italiano? Deve emettere autovettura, senza applicare l’imposta, e deve documentare semplicemente che è avvenuto un acquisto.

Inoltre sarebbe buona norma che il commerciante italiano si facesse dare la documentazione che indica precisamente in che posizione fiscale si trova la controparte.

Il soggetto passivo italiano, in un caso simile, non deve compilare l’elenco riepilogativo per Intrastat.

Se invece è il soggetto passivo italiano, soggetto IVA, che vende beni a un soggetto estero che non è passivo IVA, questa – rivelando lo Stato di origine – è una cessione intracomunitaria. Quindi qui l’IVA è dovuta, al Paese membro dove il bene è destinato.

In questo caso il soggetto italiano si fa emettere fattura senza addebito IVA e compila il documento Intrastat dove certifica la cessione dei beni.

Se invece il soggetto italiano, al posto di vendere beni, compiesse servizi a favore del soggetto non IVA comunitario, questa operazione non è soggetta a campo IVA (non essendo il soggetto che riceve i servizi tenuto a pagarla).

L’italiano dovrà emettere fattura, senza addebito imposta, e quindi compila l’elenco Intrastat dove certifica i servizi resi.

Si potrebbe anche obiettare che però la legge applicabile, all’articolo 41 del Decreto Legge 331 del 1993, così come l’articolo 44 della direttiva 112 2006 UE, non vengono in considerazione che le imprese non soggette ad IVA possono anche non essere soggetti passivi e quindi non avere partita IVA.

Come fare in un caso simile a compilare l’elenco Intrastat senza avere il Vat Number della controparte? Teniamo conto che per la legge italiana se la controparte non è soggetto passivo d’imposta, allora l’operazione si considera come interna, come fosse avvenuta in Italia, e di conseguenza non si compila l’elenco Intrastat e l’IVA viene applicata normalmente.

Questo è un caso di operazione esente non imponibile o non soggetta ad imposta; in caso di errata applicazione del reverse change, devono essere eliminati debito e credito registrati per errore.