Imposta di bollo sulle fatture, tutto quello che c’è da sapere

marca da bollo fatture

L’imposta di bollo consiste in una tassa che bisogna applicare, ai sensi del D.P.R. 642 del 1972, su fatture, note, ricevute, conti e documenti simili.
L’imposta di bollo è una tassa indiretta disposta dalla legge sui consumi (per esempio, dove non si applica l’IVA) e come premessa ha l’esistenza di un atto, di un documento o registro redatto per iscritto.

Essa può essere fissa o proporzionale, è alternativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ed è obbligatoria per una serie di documenti che andremo a vedere.
L’imposta di bollo deve essere applicata su tutte le fatture, quietanze, ricevute, lettere, note e conti che riguardano accrediti o addebiti di pagamenti non soggetti IVA. Quando si applica l’IVA, non si è tenuti ad applicare l’imposta di bollo.

L’imposta di bollo del valore di due euro è dovuta per le fatture, sia cartacee che elettroniche, che vengono emesse senza IVA, solamente se hanno importo superiore alla cifra di 77,47 euro.
Invece per tutte le fatture di valore inferiore l’imposta di bollo non deve essere applicata.

L’imposta di bollo deve essere necessariamente apposta su tutte le fatture o documenti, in forma elettronica o cartacea, che hanno ad oggetto un importo superiore a 77,47 euro non soggetto ad IVA i quali sono:

  • fatture alle quali non si applica l’IVA;
  • fatture non imponibili per cessione a esportatori abituali,
  • fatture non imponibili per operazioni assimilabili a cessioni all’esportazione;
  • fatture fuori campo Iva ai sensi del D.P.R. 633/72,
  • fatture esenti o escluse;
  • fatture emesse da contribuenti che aderiscono al regime dei minimi o regime forfettario;
  • fatture per scambi internazionali o servizi internazionali e connessi, con dovute eccezioni ai sensi della risoluzione 290586/78.

La legge inoltre prevede che l’imposta di bollo non va apposta sui seguenti documenti:

  • sulle fatture, sui conti, su tutti i documenti che riguardano operazioni di accredito e addebito soggette ad IVA;
  • per le operazioni di reverse change;
  • per le operazioni non imponibili che riguardano l’esportazione di merci oppure la cessione di beni all’interno dell’Unione Europea;
  • per le fatture per le quali l’IVA è assolta all’origine.

Come comportarsi in caso di fatture miste, cioè che presentano sia importi assoggettati IVA che non? In questo caso l’importo non è soggetto a imposta di bollo a meno che superi i 77,47 euro.

Come mettere l’imposta di bollo

L’imposta di bollo va acquistata ed applicata sulla copia originale della fattura che quindi va spedita o consegnata al cliente.
Su tutte le altre copie non originali della fattura bisogna imporre la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”.
L’imposta di bollo può anche essere assolta virtualmente nel qual caso bisogna inserire una nota che riporta: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”.
Chi deve emettere l’imposta di bollo? La parte debitrice, ma è comunque prevista la responsabilità solidale delle due parti circa la corretta apposizione del bollo alla fattura.
Nei casi in cui l’assolvimento dell’imposta di bollo sia a carico del cliente, l’importo è operazione esclusa dall’ambito IVA.

Cosa avviene se è omessa l’imposta di bollo

Se viene omessa l’imposta di bollo, o se la sua apposizione è insufficiente o irregolare, viene applicata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 25 del DPR numero 642/75, che prevede una sanzione di importo pari da 1 a 5 volte l’imposta di bollo per ogni fattura non regolare.
Se si smarrisce il documento con imposta di bollo bisogna produrne uno identico e bisogna mettere la nuova imposta di bollo solamente se il documento originale era tenuto alla sua apposizione.
L’imposta di bollo può essere acquistata presso gli uffici autorizzati oppure anche dai rivenditori dei generi di monopolio di Stato (tabaccai).