Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

TFR

Il TFR, o Trattamento di fine Rapporto, è anch’esso sottoposto ad una tassazione, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, del valore del 17%.
Il versamento deve essere eseguito dal sostituto d’imposta, ma solamente se il Trattamento di fine rapporto sia trattenuto in azienda oppure se (ma solo con riguardo alle aziende con minimo cinquanta dipendenti) sia destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS.

Diverse stanno le cose per coloro che usano il Trattamento di fine rapporto come forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, non si applica alcuna imposta sostitutiva, perché il Trattamento di fine rapporto viene del tutto destinato alla pensione.
Ma su cosa si applica l’imposta sostituiva in questione?
Il Trattamento di fine rapporto ogni anno, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile, va incrementato di una quota finanziaria e di una quota capitale. In particolare la quota finanziaria si calcola applicando, un coefficiente fisso (1,5%) e uno variabile, del 75% dell’aumento dell’indice di prezzi al consumo, al TFR fondo accantonato, così come si presenta al 31 dicembre dell’anno.

Il tasso variabile va calcolato sull’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, previo accertamento ISTAT e sempre con riferimento alla stessa quota del mese di dicembre dell’anno prima.
La rivalutazione del TFR viene effettuata al termine dell’anno, come vista, o quando cessa il rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l’imposta si applichi sulla rivalutazione per cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto ha trattenuto già l’imposta sostitutiva calcolata.

Versamento dell’imposta in due acconti

Come abbiamo detto, sull’importo di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto va applicata questa imposta. L’aliquota fissata, ripetiamo, è del 17%.
Sono due momenti, due acconti, quelli in cui va versata l’imposta: il primo è il 16 dicembre, e poi il restante il 16 febbraio.
Per il versamento dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto il sostituto deve utilizzare il modello F24.
Il codice tributo di riferimento è 1712, l’anno di riferimento quello nel quale si paga l’imposta al primo acconto.
Il calcolo del primo acconto può essere versato secondo il metodo previsionale o il metodo storico.

  • Metodo previsionale: consiste nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nel medesimo anno nel quale si deve versare il primo acconto.
    La base imponibile sulla quale bisogna calcolare l’imposta è, in questo caso, quella maturata fino al 31 dicembre dell’anno prima, calcolando tutti i dipendenti che fino al 30 novembre dell’anno presente erano ancora assunti.
  • Metodo storico: con questo metodo l’acconto si calcola applicando la percentuale fissa del 90% alle rivalutazioni maturate nell’anno (solare) passato, e bisogna anche calcolare le rivalutazioni ai TFR che si hanno versati ai dipendenti nel corso dello stesso anno solare.
    Può anche avvenire che tutti i dipendenti dell’azienda abbiano cessato il lavoro. In questo caso, si calcola l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno prima ma su quella dell’anno nel quale si versa l’acconto stesso.

Chi ha iniziato l’attività solamente nell’anno precedente, può determinare l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto con il già visto metodo previsionale.
In alternativa, può versare tutta l’imposta solamente alla data dell’acconto di saldo.
Chi invece ha iniziato l’attività commerciale nell’anno corrente, non dovrà effettuare il versamento dell’imposta, sulla base del semplice fatto che non c’è possibilità di valutare alcun trattamento di fine rapporto.
Se ci sono operazioni di scissione, fusione, o comunque estintive dei soggetti, i soggetti estinti sono tenuti al versamento dell’acconto fino alla data in cui è efficace la fusione o la scissione.
Se non vi è estinzione dei soggetti (esempio in caso di cessione di azienda o ramo), son tenuti al versamento sia il soggetto originario, sia quello che riceve il passaggio dei dipendenti e del TFR maturato.