Il licenziamento è sempre un momento nel quale si mostra qualcosa che non va, o nel comportamento del lavoratore oppure nell’azienda che lo abbia impiegato per un tempo più o meno ampio. Oltre al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, è da individuarsi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che riguarda casistiche differenti.
Quella che può essere ancora individuata come lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo potrà essere inviata, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 604 del 1966, in tutti quei casi in cui si individuino ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione dell’attività lavorativa e al regolare funzionamento di questa. Ecco perché si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: questo, infatti, non è legato a qualcosa che il lavoratore potrà aver fatto, ma a problemi che si collegano proprio alla struttura aziendale.
Quando si individua il giustificato motivo?
Viste le indicazioni della norma, si può individuare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel caso in cui, ad esempio, l’azienda stia affrontando una crisi produttiva, qualora questa cessi la sua attività, oppure qualora le mansioni alle quali era addetto il lavoratore non siano più richieste, e questo non possa essere impiegato altrove.
Inoltre, dal 2012 la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo potrà essere consegnata al lavoratore anche nel caso in cui sia stato già superato il periodo di comporto, oppure nei casi in cui il lavoratore mostri delle difficoltà fisiche o psichiche che non lo rendano più adatto allo svolgimento della sua attività in azienda.
L’illegittimità del licenziamento
Il datore di lavoro non potrà utilizzare la scusa del motivo oggettivo per disfarsi dei lavoratori, e dovrà aderire alle indicazioni legislative. Infatti, tale mancata adesione darà diritto ai lavoratori di passare all’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L’illegittimità di tale licenziamento è stata individuata in modo differente a partire dal 2012. Prima di questa data era sempre prevista la sanzione, a carico dal datore di lavoro, della reintegrazione del dipendente, con l’aggiunta anche dell’obbligo di pagare un risarcimento integrale del danno. Dal 2012, nei casi in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulti illegittimo si dovranno distinguere alcune casistiche.
Dalla così detta Legge Fornero, infatti, si potrà oggi prevedere la reintegrazione del dipendente solo in tre casi specifici:
- Nei casi in cui non sussista il motivo dell’inidoneità fisica o psichica che abbia costituito la base del licenziamento stesso;
- Qualora si accerti l’insussistenza dell’elemento posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- Nei casi in cui si utilizzi questo licenziamento nel periodo di comporto;
In tutti i casi che non rientrino in queste fattispecie si prevede una tutela economica, ed esclusivamente tale, a favore del lavoratore. Inoltre, i punti sopra indicati si riferiscono solo ai dipendenti che siano stati assunti da aziende che abbiano più di 15 dipendenti per l’unità produttiva, più di cinque nel caso di attività agricola, oppure che contino, in totale, più di 60 dipendenti. Al di sotto delle soglie indicate, per l’impugnazione del licenziamento si prevede solo l’indennizzo economico.