Il licenziamento per giusta causa si ha in presenza di fatti così gravi da impedire il proseguimento del rapporto di lavoro anche per un solo giorno e che quindi non può essere proseguito nemmeno per il periodo di preavviso normalmente previsto per il licenziamento. Esiste poi il licenziamento per giustificato motivo che non va confuso con il primo e si manifesta quando si è in presenza si un grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
Il licenziamento per giusta causa, va sempre presentato in forma scritta dal datore di lavoro al dipendente tramite la lettera di licenziamento per giusta causa, ma è priva di obbligo di preavviso per i suddetti motivi. Nel caso di contratto a tempo determinato, il dipendete può essere licenziato solo per motivi di giusta causa e non per giustificato motivo.
Quando è previsto il licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa può quindi presentarsi nei seguenti casi:
- Il dipendente si rifiuta di eseguire il lavoro in maniera ingiustificata
- Insubordinazione
- Violazione del patto di non concorrenza
- Scorretto oso dei permessi
- Falsa timbratura del cartellino
- Falsa malattia o infortunio
- Perdita dei requisiti CIG ( Cassa Integrazione Guadagni)
- Rifiuto del dipendente di ritornare al lavoro dopo il periodo di malattia
- Il lavoratore presta lavoro a terzi durante il periodo di malattia
- Furto all’interno dell’ambiente lavorativo
- Il dipendente ha una condotta al di fuori del lavoro tale da ritenersi minato il rapporto di fiducia tra lui e l’azienda (prove raccolte da investigatori privati).
Licenziamento giusta causa e disoccupazione
In caso di licenziamento per giusta causa spetta la disoccupazione ossia la Naspi che spetta a tutti i lavoratori subordinati che abbiano perso il lavoro involontariamente, per scadenze contrattuali non rinnovate o per licenziamento.
Anche nel caso in cui il licenziamento per giusta causa venga impugnata dal dipendente per fare ricorso e la causa venga persa, il dipendente non perde comunque il diritto alla sua indennità di disoccupazione e nemmeno nel caso in cui accetti la proposta di conciliazione agevolata proposta dal datore di lavoro.
La richiesta presso l’INPS fa fatta entro 68 giorni dal licenziamento per via telematica tramite il portale dell’INPS ( è necessario essere in possesso del codice PIN personale rilasciato agli uffici dell’INPS)
Si deve essere in possesso dello stato di disoccupazione (certificato al centro dell’impiego) e avere versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni antecedenti il periodo di disoccupazione e aver prestato lavoro per almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.
Il calcolo dell’indennità di disoccupazione risponde, anche in caso di licenziamento, alle normali regole previste per la NASPI:
Non può superare una cifra massima di 1.300 euro al mese e, indipendentemente dalla cifra percepita, viene detratto un 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese. E’ possibile percepire l’indennità di disoccupazione per un periodo massimo di due anni e in ogni caso pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni.
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