Le norme relative al licenziamento sono state modificate, ed oggi, tra le tipologie di licenziamento previste, è stata aggiunta anche quella del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Questa indicazione si riferisce a tutte quelle occasioni nelle quali il lavoratore abbia tenuto del comportamenti che, a livello disciplinare, possono giustificare un suo allontanamento dal lavoro, ma non così gravi da determinare il così detto licenziamento per giusta causa, che è sempre stato quello applicabile senza preavviso. Il sistema dell’invio della lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, quindi, potrà essere messo in atto per problemi di ordine disciplinare, diversamente da quanto accade per il giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo, quindi, sono differenti e il primo è da riferirsi alle disposizioni dell’articolo 7 della legge 300 del 1970.
Quando può essere comminato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
Si è già visto come il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si riferisca certamente a tutti i casi nei quali il lavoratore abbia tenuto un comportamento che diventa incompatibile con il proseguimento del rapporto di lavoro per motivi disciplinari.
Tra questi motivi disciplinari, oltre a quelli lampanti e ovvie, come la violenza, l’insulto e altri comportamenti sicuramente riprovevoli, si fanno rientrare anche i casi nei quali il lavoratore mostri uno scarso rendimento, oppure abbia un comportamento negligente, che può diventare pericoloso per se stesso e per gli altri. Così come previsto dalla legge, sarà necessario, anche nel caso in cui si faccia riferimento ad un lavoratore che abbia scarso rendimento, almeno una prima richiesta di chiarimenti al lavoratore, che potrà, quindi, difendersi ed evitare tale licenziamento.
Le garanzie per il licenziamento illegittimo
Anche nel caso di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo sarà necessario, da parte del datore di lavoro, attenersi alle disposizioni di legge, che, se violate, determinano una illegittimità del licenziamento e consentono al lavoratore di ottenere le tutele legislative.
Queste tutele variano a seconda delle dimensioni dell’azienda:
- Per unità produttive con più di 15 lavoratori, o più di 5 per il settore agricolo, o più di 60 in totale: reintegrazione nel posto di lavoro oppure, in mancanza di tale possibilità, il giudice potrà condannare il datore al pagamento di un risarcimento che andrà da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 6;
- Al di sotto di queste soglie si potrà condannare il datore di lavoro al pagamento di un indennizzo economico nei confronti del lavoratore, che avrà la misura di una mensilità per ogni anno di lavoro svolto, non potendo scendere al di sotto delle due mensilità e non potendo superare le sei mensilità totali;
Per poter ottenere queste tutele in giudizio sarà necessario dimostrare come i motivi che il datore di lavoro abbia posto alla base del licenziamento giustificato motivo soggettivo siano insussistenti. Alcune norme sono state oggetto di modifica da parte del Decreto legislativo 23 del 2015 che ha introdotto, tra le altre novità, anche la possibilità di concludere la procedura in modo veloce mediante la conciliazione.