Il licenziamento di un dipendente può avvenire per cause di diverso tipo: dalle “colpe” che possono essere attribuite al lavoratore, sino a motivi che esulano dalla sua condotta e dai così detti motivi disciplinari.
Infatti, oltre al licenziamento giustificato per motivo soggettivo, che si riferisce proprio al comportamento del dipendente, si può individuare il licenziamento per motivi economici,che viene anche chiamato licenziamento giustificato per motivo oggettivo. Il licenziamento di tipo economico, in particolare, si riferisce essenzialmente all’attività aziendale, a difficoltà che l’imprenditore può affrontare e a congetture economiche negative che possono indurre il datore di lavoro a ridimensionare, o addirittura a cessare, l’attività d’impresa.
I casi di licenziamento per motivi economici
Questo tipo di licenziamento, può essere previsto in alcuni casi specifici come la necessità di ridimensionare l’attività di impresa, la cessazione dell’azienda e anche in tutti i casi nei quali si possa individuare una inidoneità del lavoratore allo svolgimento della sua abituale mansione. In quest’ultimo caso, il licenziamento per un motivo economico potrà essere legittimo solo nell’evenienza in cui non sia possibile ricollocare il lavoratore in un altro settore o in una mansione differente. Quindi si potrà ritrovare quando sia l’azienda ad avere difficoltà, o quando queste riguardino, in modo invalidante, la persona del lavoratore.
Il licenziamento illegittimo
Il licenziamento provocato da motivi economici dovrà, ovviamente, essere legittimo e rispettare quanto previsto dalle norme.
Nei casi in cui ciò non accada, il lavoratore ha il diritto di impugnare il licenziamento stesso, anche se le disposizioni in merito sono state modificate dal Jobs Act. Un tempo, infatti, anche per il licenziamento provocato da motivi economici sotto i 15 dipendenti per unità produttiva si prevedeva la possibilità, qualora si individuasse una sua illegittimità, di ottenere il reintegro nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di una indennità in denaro.
Oggi, invece, in questi casi questa regola non viene sempre applicata, mentre si può ottenere il versamento di una somma di denaro pari a due mensilità relative all’ultima retribuzione percepita, questo per ogni anno di lavoro. In ogni caso, non si potrà scendere sotto le quattro mensilità, e non si potranno superare le 24 mensilità in totale.
Nei contratti in cui sia ancora prevista la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro, questa potrà ancora essere applicata, ma solo nel caso in cui si tratti di motivi economici che lo consentano (ad esempio, non sarà possibile nei casi di cessazione dell’attività aziendale).
La lettera di licenziamento
Per potersi ritenere valido, il licenziamento derivante da motivi economici di tipo individuale dovrà essere notificato attraverso l’invio di una lettera tramite raccomandata, oppure mediante la sua consegna a mano.
La lettera, per essere valida, dovrà ovviamente illustrare i motivi del licenziamento per motivo economico in modo chiaro. Inoltre, la lettera stessa dovrà essere preceduta da una comunicazione del datore di lavoro diretta alla Direzione territoriale del lavoro. Questo serve proprio allo scopo di consentire un’eventuale conciliazione tra le parti per poter trovare una possibile soluzione alternativa al licenziamento per motivi economici.
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