Il marchio è la carta di identità che identifica una azienda e/o un prodotto. È molto importante che rispecchi la mission e che tutti i consumatori si possano riconoscere in esso. Purtroppo però non tutti sanno che il marchio di fatto non sia tutelato in caso di furto o uso illecito: ma cosa fare allora?
Come si protegge un marchio?
Nel momento in cui si crea qualcosa per identificare e far riconoscere nel mondo la propria attività/prodotto, la prima cosa da fare è verificare se un marchio è già registrato.
È una tutela a doppio senso: nessuno vuole che il proprio marchio venga utilizzato da una terza persona, giusto? Ci sono quindi degli strumenti legali che consentono al proprietario del marchio il diritto di esclusiva.
L’ordinamento italiano in tal senso ha pensato a due forme di protezione differenti a seconda se il titolare decida di registrarlo o meno. I professionisti del settore mettono in evidenza il fatto che, anche se il marchio non risulta essere registrato, si possa far valere il proprio diritto all’esclusività dello stesso.
Il problema di fondo resta il fatto di provarlo e avere documentazioni concrete da portare davanti ad un giudice. Ma facciamo un passo indietro: che cos’è un marchio di fatto?
Quando un imprenditore si riferisce ad un marchio di fatto intende sempre l’identità dell’azienda/prodotto lanciato sul mercato. Si differenzia, come anticipato, per il fatto che non sia stato registrato magari per non incorrere in costi aggiuntivi. I costi per la registrazione non sono alti, così come quelli del rinnovo soprattutto se messi in comparazione con quelli che sono i vantaggi che si ottengono.
Marchio non registrato, ci sono tutele?
Nel caso in cui per qualsiasi motivo un imprenditore decidesse di non registrare il suo marchio, ecco che la legislatura ha pensato ad una tutela. Questa si trova all’interno degli articoli 2571 del Codice Civile e 12 del Codice di Proprietà Intellettuale a patto che sia distintivo e possegga i requisiti essenziali di originalità e rispetto.
Sempre gli esperti mettono in rilievo il fatto che da questi due articoli si possano estrapolare quelli che sono i concetti essenziali: la protezione del marchio in questo caso è limitata e molto difficile da provare in sede di tribunale.
Questo concetto si identifica come preuso del marchio non registrato. Ed è qui che nascono le prime differenze, perché la registrazione può dare al titolare la sicurezza di essere intoccabile su territorio nazionale o internazionale.
Se il titolare del marchio non registrato dimostra che sia stato utilizzato da qualcuno in maniera non corretta, allora potrà avere la meglio e il giudice gli riconoscerà il suo diritto. Un marchio può essere anche annullato nel momento in cui ha copiato tutto o in parte di un altro, che ha raggiunto una notorietà a livello nazionale ma anche internazionale.
La sua notorietà è locale? Allora nessuno potrà impedire una registrazione di un marchio identico/similare successivo: il titolare primario potrà sempre e solo usarlo a livello locale senza espandersi (non avendolo registrato per primo).
Un esempio pratico? Se si possiede un marchio non registrato e il prodotto si espande solo in provincia di Torino – lui potrà continuare ad utilizzarlo solo in quel luogo. Nello stesso tempo non potrà impedire ad una terza persona di impossessarsene – registrarlo e usarlo negli altri territori.