Ravvedimento in soccorso degli omessi versamenti Iva

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Chiunque sia soggetto passivo IVA è tenuto ai periodici versamenti della Tassa allo Stato.
Se questi contributi non vengono versati regolarmente, cioè nel termine periodico o nella dichiarazione annuale, si va in mora e si rischia di essere sanzionato da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La sanzione per omesso versamento Iva è fissa; essa viene calcolato sul totale del versamento che si è omesso.
Tuttavia lo Stato è consapevole che questa condizione di morosità viene meno, la maggior parte delle volte, quando si consente al contribuente di recuperare quanto non versato in un certo termine.

Quindi è possibile ridurre la sanzione, se si usufruisce del c.d. ravvedimento operoso.
Se si salda il versamento che si è omesso di corrispondere entro un certo periodo si può quindi andare incontro ad una riduzione della sanzione.
Lo strumento del ravvedimento operoso, che opera anche in altri campi tributari, consiste in uno strumento messo a disposizione del contribuente allo scopo di rimediare all’omesso versamento dei tributi prima che l’amministrazione finanziaria intervenga, e cioè in ogni momento prima della comunicazione dell’irregolarità.
Il grande vantaggio del ravvedimento operoso consiste, appunto, nella riduzione della sanzione dovuta.

Quanto si deve quando si omette di versare l’Iva periodica allo Stato?
Il calcolo delle somme dovute, in un simile caso, deve combinarsi secondo le disposizioni degli articoli 13 del Decreto legislativo 471/1997 e 13 del Decreto legislativo 472/1997.
Oggi come oggi il secondo dei due articoli, modificato più volte negli anni passati, prevede che più si provvede al versamento delle somme evase entro un lasso di tempo minore da quello che era prescritte, più viene ridotta la sanzione che deve essere comminata.

Come calcolare il dovuto

La prima cosa che bisogna fare è capire in che tipo di violazione si sia incorsi. Se si è incorsi nella violazione di omessa fatturazione, di infedele dichiarazione o in mancato versamento, ci sono diverse norme che vengono in essere e quindi un diverso calcolo da effettuare.
In ogni caso, si tenga presente che prima si rimedierà alla violazione, più ridotta sarà la sanzione che verrà erogata: è quindi nell’interesse del contribuente cercare di rimediare prima possibile.

Nel caso che stiamo trattando, ci interessa sapere come calcolare il dovuto in caso di omesso versamento dell’IVA entro il termine previsto.
La norma che riguarda questo caso è l’articolo 13 del Decreto legislativo 472 del 1997.
In generale è previsto che la sanzione, per questa violazione, è del 30% del dovuto in totale, cioè dell’imposta non versata o versata in ritardo.
Se il versamento, si legge nella disciplina, viene effettuato in tempi ‘vicini’ a quelli che erano previsti per il saldo, allora la sanzione viene ridotta.

Di quanto? A questo provvede la tabella, che prevede un innalzamento del calcolo della percentuale della sanzione per ogni giorno di ritardo rispetto a quello fissato.
Bisogna quindi calcolare la percentuale a seconda del giorno in cui si effettua il ravvedimento operoso, gli interessi, e quindi la somma dovuta.
Il ravvedimento operoso, come istituto previsto dal Decreto legislativo, è perfezionato al momento del pagamento integrale, quindi del pagamento di tutto ciò che è dovuto (non solo la somma ma anche le sanzioni e gli interessi).

In caso di mancato versamento di uno di questi elementi, il ravvedimento non è perfezionato.
Il modello da utilizzare per il ravvedimento operoso è l’F24.
Bisogna inserire l’imposta omessa, gli interessi di mora al saggio legale (0,20% dal 2016, ma vanno sempre controllati) che vanno versati usando il ‘codice tributo 1991’ inserendo l’anno d’imposta nel quale si ha commessa la violazione, ed infine, la sanzione in misura ridotta usando il codice tributo 8904 usando come anno di imposta quello dove è stata commessa la violazione.