L’istituto del ravvedimento operoso consiste in un istituto che permette di subire una diminuzione della sanzione in caso di pagamento in ritardo. L’istituto opera anche con riguardo ai contratti di locazione, e più in particolare nel caso di omessa registrazione di un contratto di locazione.
I contratti di locazione vanno registrati entro 30 giorni dal proprietario dell’abitazione o locatore, in ogni caso. Se il contratto non è registrato, viene considerato inesistente. La conseguenza è soprattutto a carico del locatore, il quale infatti non potrà procedere allo sfratto in caso di mancato pagamento del canone, ma si tratterà di causa ordinaria di occupazione senza titolo.
Entro 60 giorni dalla registrazione deve comunicarla all’amministratori di condominio e conduttore, e sebbene non ci sia alcuna disposizione che spiega come provvedere, si ritiene che sarebbe bene farlo per via posta raccomandata.
Se la registrazione richiede imposta di registro si divide in parti uguali. Invece per i contratti con cedolare secca non è dovuta la registrazione.
Ravvedimento operoso per contratti di locazione
Il contratto di locazione deve necessariamente essere registrato entro trenta giorni dalla stipula. Se ciò non avviene, si va incontro a diverse sanzioni.
Esse sono:
- sanzione del 12% dell’imposta di registro se si corregge entro 30 giorni;
- sanzione del 13,33% dell’imposta di registro se si corregge entro 90 giorni;
- sanzione del 15% dell’imposta se il ravvedimento opera entro un anno (365 giorni) dalla data prevista;
- sanzione del 17,14% dell’imposta di registro se il ravvedimento avviene entro due anni;
- sanzione del 20% dell’imposta in tutti i casi in cui il ravvedimento avvenga dopo i due anni.
Il ravvedimento operoso permette di abbassare notevolmente le sanzioni proporzionalmente a quanto meno ci si impiega a regolarizzare la posizione.
Ecco come diminuiscono le sanzioni se si fa ricorso al ravvedimento operoso:
- entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta allo 0,10% calcolato per ogni giorno di ritardo (in questo caso si parla del ravvedimento brevissimo);
- entro 30 giorni dalla scadenza, si applica invece la sanzione ridotta pari al 1,5%;
- entro 90 giorni dalla scadenza, s’applica la sanzione ridotta pari al 1,67%;
- entro un anno dalla scadenza, s’applica la sanzione ridotta pari al 3,75%;
- entro due anni dalla scadenza, la sanzione viene ridotta pari al 4,29;
- oltre due anni dalla scadenza, applicando la sanzione ridotta pari al 5%.
Vanno inoltre anche corrisposti gli interessi legali che si calcolano giorno per giorno.
Dopo aver fatto tutti questi versamenti, indispensabili per poter usufruire del ravvedimento operoso per i contratti di locazione, è comunque necessario proseguire con la registrazione del contratto.
Il pagamento dei versamenti omessi va fatto con apposito modello, F24 Elide, dove si riportano i dati del contribuente, del locatore, e i codici tributi che sono:
- 1507: Sanzioni da ravvedimento operoso per prima registrazione in ritardo;
- 1508: Interessi da ravvedimento operoso per prima registrazione in ritardo;
- 1509: Sanzioni da ravvedimento operoso per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: Interessi da ravvedimento operoso per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Registrazione in ritardo di contratto con cedolare secca
Cosa avviene in caso di tardiva registrazione di un contratto concluso con opzione cedolare secca? A partire dal 2011 è possibile infatti registrare con cedolare secca, tassa che colpisce il reddito di affitto e che si sostituisce all’imposta di registro.
Se si fa registrazione in ritardo con cedolare secca, bisogna comunque regolarizzarsi, ma pagare la sanzione solamente calcolata sull’ipotetica imposta di registro. Non va invece pagata l’imposta di registro.
In sede di dichiarazione dei redditi bisognerà pagare la cedolare secca seguendo le stesse regole dei pagamenti di imposte dirette.