Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria

sicurezza lavoro

Nell’ambito di sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro è un ramo di interesse soprattutto in riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, oltre che essere obbligato a informare i propri dipendenti sui rischi che comporta il lavoro specifico  è anche tenuto ad assicurare ai lavoratori periodiche visite mediche rispettivamente alle mansioni svolte. Infatti, con il termine “sorveglianza sanitaria” si intendono tutti gli accertamenti di ordine medico preventivi – o esplicitamente richiesti in taluni casi – per verificare lo stato di salute generale dei lavoratori compatibilmente con i ruoli svolti all’interno dell’azienda o impresa. In molti casi, i datori di lavoro si affidano alla consulenza di società esterne, come per esempio la US Group, competente in materia di sicurezza sul lavoro a Roma, la quale affianca e supporta le imprese nell’assolvere agli obblighi di legge sui controlli sanitari, avvalendosi di uno staff di professionisti accreditati (nel caso specifico della medicina sul lavoro, si avvalgono della figura del medico competente).

Cosa prevede la legge in materia di sorveglianza sanitaria

La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 81/2008, all’art.2 lettera “m” si definisce la sorveglianza sanitaria come la serie di disposizioni mediche che hanno il fine di tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, prevenendo fattori di rischio per lo svolgiemento dell’attività professionale.

Gli obiettivi, quindi, della sorveglianza sanitaria riguardano primariamente la tutela della salute dei lavoratori attraverso l’accertamento della compatibilità tra condizioni di salute del lavoratore e le sue mansioni oppure l’individuazione di criticità individuali rispetto ai rischi lavorativi e la verifica dell’efficacia degli strumenti di prevenzione messi in atto dal datore di lavoro.

Quali sono gli strumenti di sorveglianza sanitaria

Il monitoraggio e la sorveglianza sanitaria di imprese, aziende e organizzazioni si attua attraverso una serie di strumenti specifici, quali:

  • La cartella sanitaria e di rischio: secondo ciò che prevede l’art. 25, comma 1 lettera “b” e lettera “m” del D.Lgs. 81/2008, per ogni lavoratore deve essere allestita una cartella sanitaria da aggiornare periodicamente; in essa sono riportate le condizioni psicofisiche, gli esiti delle visite mediche, i livelli di esposizione al rischio, nonché il giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione.
  • Accertamenti sanitari specialistici: sempre nello stesso articolo di legge viene attribuito al medico competente la funzione di valutare i rischi specifici del lavoro e di predisporre degli accertamenti specialistici per i lavoratori da riportare all’interno del protocollo sanitario definito dal medico stesso. Il protocollo sanitario aziendale è parte integrante del documento di valutazione dei rischi, in quanto i controlli devono essere specifici e compatibili con il tipo di mansione svolto dal lavoratore e il meno invasivi possibile. Il medico competente, inoltre, svolge indagini ambientali e monitoraggio biologico come parte integrante della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori.
  • Giudizio di idoneità: lo scopo degli accertamenti sanitari è, infine, l’enunciazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria relativamente ai lavori notturni, la gravidanza, la disabilità e il lavoro di minori è disciplinata dalle normative specifiche vigenti per ogni singola materia.