Il licenziamento senza giusta causa è un licenziamento chiaramente attuato per motivi di tipo discriminatorio, privo quindi un legittimo motivo.
E’ l’articolo 18 che tutela il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
Per illegittimo quindi si intende la mancanza di una giusta causa (presenza di fatti così gravi da impedire il proseguimento del rapporto di lavoro anche per un solo giorno) o un giustificato motivo (presenza si un grave inadempimento degli obblighi contrattuali)
Solamente i lavoratori in prova possono essere licenziati senza preavviso e senza giusta causa o giustificato motivo. Diversamente, il datore di lavoro è tenuto ad avvisare il dipendente dell’imminente licenziamento in forma scritta e motivandone il provvedimento. Deve essere un motivo che impedisca il normale proseguimento del rapporto di lavoro.
Il licenziamento senza giusta causa può essere di tipo
- Disciplinare: quando venisse verificato dal giudice l’insussistenza dei motivi disciplinari indicati dal datore di lavoro come causa del licenziamento. Il lavoratore ha diritto al reintegro sul posto di lavoro e ad una indennità pari alle mensilità intercorse tra il licenziamento e il reintegro (non inferiore comunque a 5 mensilità)
- Discriminatorio: quando viene meno da parte del datore di lavoro, una giusta causa o giusto motivo. Il dipendente ha diritto al reintegro nel posto di lavoro e ad un’indennità pari a alle mensilità che vanno dal momento del licenziamento fino al reintegro sul posto di lavoro.
- ( La riforma Fornero ha esteso questo tipo di licenziamento senza giusta causa sotto i 15 dipendenti).
Licenziamento senza giusta causa sotto i 15 dipendenti
Possono chiedere il risarcimento per licenziamento senza giusta causa tutti i dipendenti facenti parte di un’azienda con un minimo di 15 dipendenti e i dipendenti facenti parte di aziende agricole con un minimo di 5 dipendenti. In caso il numero dei dipendenti all’interno dell’azienda siano inferiori a 15 o a 5 per quelle agricole, il dipendente potrà usufruire unicamente di un’indennità pari 2,5-6 mensilità dall’ultima busta paga percepita.
Nel caso di licenziamento senza giusta causa di tipo discriminatorio, la riforma Fornero ha esteso il diritto di impugnare il licenziamento anche per i lavoratori facenti parte di aziende con meno di 15 dipendenti.
Licenziamento senza giusta causa, il risarcimento
Se un lavoratore subisce un licenziamento senza giusta causa o motivo, può impugnare la causa per licenziamento illegittimo per ottenere il reintegro sul posto di lavoro o un’indennità in sostituzione del reintegro (pari a 15 mensilità) o il reintegro accompagnato da un’indennità pari alle mensilità intercorse tra il licenziamento e il reintegro sul posto di lavoro (non inferiore comunque a 5 mensilità)
La riforma Fornero ha ridotto l’indennità del risarcimento a 12 invece di 15 mensilità e ha reso opzionale, da parte del datore di lavoro, il reintegro del dipendente.
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento, la sua intenzione di contestare il licenziamento senza giusta causa ed entro 180 giorni deve presentare il ricordo presso la cancelleria del tribunale.
L’indennità può essere aumentata a 10 mensilità per lavoratori con almeno 10 anni di lavoro e a 14 mensilità per quelli che hanno prestato almeno 20 anni di lavoro.