Dal 2017 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la revisione dei codici tributo impiegati dai sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute alla fonte tra cui il 1038
Il codice tributo 1038 è stato soppresso a partire dal 01 gennaio 2017. Al suo posto, per pagare le ritenute su provvigioni di rappresentanti, agenti di commercio, procacciatori d’affari e commissionari, deve essere utilizzato il codice 1040, già riferito alle ritenute circa i redditi da lavoro autonomo e compresi nell’esercizio di professioni ed arti.
Il codice 1038, doveva obbligatoriamente essere versato entro e no n oltre il 16 del mese successivo a quello dell’effettivo pagamento della fattura provvisionale.
In fase di compilazione del modello F24, gli agenti che non vogliono vedersi rifiutato il pagamento devono compilare il modello F24 indicando:
- il codice 1040 nel campo apposito,
- l’importo a debito, per esempio 5.000,00 Euro
- la somma degli importi a debito indicati nel campo erario
- la somma degli importi a credito nella sezione erario (se presenti)
- il totale del saldo (a-b)
Si ritiene che il codice 1040 debba essere utilizzato anche il relazione a versamenti di ritenute riferiti a periodi di competenza pregressi.