Tasi: qual è il codice tributo giusto per il pagamento della seconda rata di dicembre?
Per registrare il pagamento della seconda rata di Imu e Tasi, la cui scadenza è fissata per dicembre, i proprietari di prime case lussuose e/o immobili diversi da quello principale, devono ricorrere al modello F24.
Con la risoluzione del 46E datata 24/04/2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo, oltre alla compilazione di alcuni campi del modello.
I codici tributo in questione sono i seguenti:
- 3958 per la Tasi dell’abitazione principale
- 3959 per la Tasi su fabbricati rurali ad utilizzo strumentale
- 3960 per la Tasi sui terreni edificabili
- 3961 per la Tasi su altre tipologie di immobili
Ciascun codice, dunque, distingue diversi tributi, in questo articolo vi spiegheremo a cosa serve esattamente il 3960. Esso si utilizza per pagare la seconda rata della Tasi, ovvero la tassa sui servizi indivisibili per le zone edificabili, in scadenza a metà dicembre.
Come si compila il modello F24?
La sezione da dover compilare è “Sezione IMU ed altri tributi locali”.
Andando per ordine i campi da compilare sono:
- Codice comune/ente inserendo la sigla di riferimento
- Colonna:
- Ravv: che deve essere barrata in caso di ravvedimento
- Immob variati: da spuntare solo se sono state fatte delle variazioni all’immobile
- Acc: nel caso si stia versando il primo acconto
- Saldo: nel caso si stia effettuando il pagamento del saldo
Nel caso di pagamento in unica soluzione devono essere barrate entrambe contemporaneamente.
I campi successivi devono essere compilati inserendo delle cifre, ecco quali sono (andando sempre per ordine):
- Numero di immobili
- Codice tributo (ovviamente è necessario indicare 3960)
- Reteazione/mesi di riferimento (deve essere lasciato in bianco)
- Anno di riferimento (specificare l’anno di imposta che si sta versando)
- Importo a debito pagato (la cifra esatta a debito)
- Importo a credito compensati (da lasciare in bianco)
Cosa fare se ho sbagliato?
Chi si accorge di aver commesso un errore può procedere al ravvedimento operoso, nel caso in cui la violazione non sia stata ancora notificata. Per il conteggio delle sanzioni e degli interessi da versare è consigliabile rivolgersi ad una persona competente in materia, in quanto trattasi di un’operazione abbastanza complessa.