Il 2 settembre del 2021 è stato pubblicato il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio che va a sostituire il precedente Decreto Ministeriale risalente al 10 marzo del 1998 sulla formazione e sulla gestione dell’antincendio all’interno dell’ambiente di lavoro. Le novità trattano una diversa nomenclatura dei livelli di rischio, la frequenza dell’aggiornamento e le modalità formative anche alla luce dell’esperienza legata al Covid-19.
Cosa dice il nuovo Decreto
Prima di andare ad indicare quali sono le novità del nuovo decreto sul Corso Antincendio ricordiamo che, secondo le indicazioni del governo, entrerà in vigore ad ottobre di quest’anno.
Il testo della nuova normativa tratta diversi aspetti fondamentali della sicurezza antincendio esplicati in 8 articoli e 5 allegati:
- Gestione della Sicurezza antincendio in esercizio;
- Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
- Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Le nuove regole sul primo rilascio e l’aggiornamento
I principali cambiamenti vengono introdotto dall’allegato 3 “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio” che va ad introdurre nuove linee guida per la prima formazione e l’aggiornamento per coloro che ricoprono o ricopriranno il ruolo di addetto al servizio di prevenzione incendi.
Secondo le nuove linee guida al comma 5 dell’art. 5, la frequenza dell’aggiornamento viene posticipata dai 3 anni ai 5 anni dalla data di prima formazione. Nel caso in cui l’addetto antincendio designato abbia svolto la prima formazione o l’aggiornamento da più di 5 anni, gli basterà frequentare un corso di aggiornamento entro i dodici mesi successivi dall’entrata in vigore del decreto.
I Corsi antincendio Rischio Alto, Medio e Basso cambiano nome
Il Decreto fornisce anche una nuova nomenclatura ai corsi antincendio mantenendo la classica configurazione di tre diversi gruppi in base a quelle che sono le diverse attività e la loro classificazione di rischio incendio:
- Attività Livello 1: il vecchio Antincendio Rischio Basso, ovvero tutte quelle attività che, in base al tipo di produzione, ha la bassa presenza di sostanze e/o materiale;
- Attività di Livello 2: il vecchio Antincendio Rischio Medio, ovvero tutte quelle attività che, in base al tipo di produzione, presenta diverse sostanze e/o materiale infiammabili con probabilità di propagazione;
- Attività di Livello 3: il vecchio Antincendio Rischio Alto, ovvero tutti quei luoghi nei quali sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e forti probabilità di propagazione delle fiamme.
Come cambia la parte pratica del Corso Antincendio
Secondo le nuove linee guida è prevista una parte pratica da svolgere in presenze per tutti i livelli di rischio.
All’interno delle precedenti linee guida, chi doveva svolgere la formazione antincendio rischio basso (nuovo Livello 1), la formazione doveva comprendere la visione di video o immagini delle attrezzature da utilizzare durante un’emergenza incendio.
Con il nuovo decreto anche chi ricopre il ruolo di addetto antincendio per le aziende di Livello 1, dovranno svolgere una parte pratica presso il campo prove.
Dove svolgere il Corso Antincendio Livello 1, 2 e 3
Formarsi sul Rischio Incendi, apprendere le procedure e saper utilizzare le attrezzature antincendio in modo consono può fare davvero la differenza durante un principio di incendio.
Per questo motivo è importante investire nella formazione dei propri addetti alle emergenze attraverso dei corsi di formazioni mirati e svolti secondo la normativa vigente, come il percorso per Addetti Antincendio con cadenza mensile erogati presso il Centro di Formazione Professionale Bio Invent Accreditato presso la Regione Lazio.