Bonus Giovani 2018

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Il Bonus giovani 2018, introdotto dall’art. 1, comma 100 della legge 205/2017, prevede l’’introduzione di uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro fino a 3000 euro annui fruibile per un massimo di 36 mensilità.

Si tratta di una norma agevolativa attesa da tempo che però è applicabile solo in presenza di una serie di talune condizioni. L’esonero contributivo può infatti essere richiesto solo per l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione di contratti a termine di giovani under 30 (under 35 fino al 31/12/2018).

E’ possibile richiedere maggiori dettagli attraverso un consulente del lavoro on line.

Il Bonus può essere richiesto per assunzioni effettuate dal 1º gennaio 2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla legge, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Come chiarito dalla Circolare INPS numero 40 del 02-03-2018 i requisiti per beneficiare del bonus sono i seguenti:

Il lavoratore deve aver compiuto i 30 anni di età (35 solo nel periodo fino al 31 dicembre 2018);

Il lavoratore non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro (tranne per lavoratori con parziale fruizione dei benefici);

Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti individuali nei 6 mesi precedenti l’assunzione;

Il datore di lavoro deve essere in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi art. 31 D. lgs 150/2015 (es. DURC regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza etc.);

In caso di assunzione di lavoratori per i quali il bonus sia già stato parzialmente utilizzato da parte di un altro datore di lavoro, il bonus sarà riconosciuto solo per il periodo residuo al raggiungimento dei 36 mesi.

Bonus giovani in misura pari al 100%

l Bonus giovani 2018 spetta in misura pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, sempre nei limiti del massimale di euro 3.000 annui, in caso di assunzione entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per i seguenti soggetti:
Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;

Studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Bonus lavoro giovani per prosecuzione apprendistato

Il bonus spetta anche in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, a patto che l’apprendista non abbia più di 30 anni alla data della conversione del contratto. In questo caso l’esonero spetta per un periodo di 12 mesi oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per la prosecuzione dell’apprendistato art. 47 comma 7 D. lgs. 81/2015.

Bonus giovani 2018 per trasformazione di contratti a termine

Il Bonus giovani 2018 spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Il bonus spetta per le trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2018 sempre nei limiti di età previsti dalla norma, ovvero 35 anni per il 2018, 30 anni dal 2019.
Contratti ai quali non è applicabile
Come chiarito dalla Circolare INPS, il bonus giovani non spetta per le seguenti tipologie di contratto:
Rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;

Contratti a chiamata (anche se essi prevedono l’indennità di reperibilità);

Rapporti di lavoro dirigenziali;

Controllo sui requisiti

La Circolare INPS 40/2018 precisa che il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata sarà svolto dall’INPS e dall’INAIL, sulla base delle rispettive competenze.

A tale proposito l’INPS comunica che è in corso di rilascio una utility con la quale si possono acquisire, in base dati dell’Istituto e del Ministero del Lavoro (sistema Unilav), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ulteriori chiarimenti

La circolare INPS 40/18 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di applicazione del Bonus giovani, ed in particolare:

Gli incentivi riguardano le assunzioni con contratti a tutele crescenti da parte di tutti i datori di lavoro privati, compresi quindi gli imprenditori agricoli;

Il Bonus è riconosciuto i anche le assunzioni da parte di studi professionali, enti pubblici economici etc.

Rispetto al requisito anagrafico, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
I trentacinque anni di età devono essere intesi come non compiuti, ovvero 34 anni e 364 giorni;

I trenta anni  di età devono essere intesi come non compiuti, ovvero come 29 anni e 364 giorni;

L’esonero contributivo si può applicare ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001);

Il Bonus giovani 2018 spetta infine per le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato, anche con contratto a termine.